Art. 7 
                     Deliberazione di ammissione 
                   alle agevolazioni e attuazione 
 
  1. All'esito del procedimento istruttorio,  l'ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  delibera,
nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle  agevolazioni
o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 
  2. La deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  individua  il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse ed i tempi per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce  la
durata del finanziamento agevolato. 
  3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di  ammissione
alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti  a  trasmettere
all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto  di
finanziamento  secondo  le  modalita'   indicate   nelle   istruzioni
applicative di cui al successivo art. 12.