Art. 7 
 
 
                 Tipologie di intervento agevolabili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse: 
    a) a tutte le imprese, a fronte di  progetti  d'investimento  per
l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: 
      i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei  processi  e
dei  servizi,  ivi  inclusi  gli  edifici  in  cui  viene  esercitata
l'attivita' economica; 
      ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per  il
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti; 
    b)  alle  ESCO,  a  fronte   di   progetti   d'investimento   per
l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: 
      i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi  e/o
delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
      ii. di miglioramento dell'efficienza energetica  degli  edifici
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo  all'edilizia
popolare; 
      iii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli  edifici
di proprieta' della Pubblica amministrazione. 
  2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a),  punto  i),  non
sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di  conformarsi
a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di  presentazione
della domanda, anche se non ancora entrate in vigore. 
  3. Nelle regioni e province che  hanno  sottoscritto  l'accordo  di
programma per il miglioramento della qualita'  dell'aria  nel  Bacino
Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al  comma  1,  lettera
a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa
legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di  aree  non  coperte
dalle reti di distribuzione del gas. 
  4. Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  punto  i,
relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii  e
iii, rispettano i requisiti minimi di accesso  previsti  dal  decreto
del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e  successive
modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione  di  energia
termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica
di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico. 
  5. Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  punto  i,
relativamente agli interventi  che  non  riguardano  gli  edifici,  e
lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora  generino
risparmi addizionali, valutati secondo quanto  previsto  dal  decreto
del Ministro dello sviluppo economico  11  gennaio  2017  concernente
l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo  dei  Certificati
Bianchi. 
  6. Nell'ambito degli interventi agevolati ai  sensi  del  comma  1,
lettera a), punto ii,  sono  ammessi  interventi  sugli  impianti  di
cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli  stessi,
a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad
Alto Rendimento  (CAR),  rilasciata  da  GSE  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico 4 agosto 2011. 
  7. Per i progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  a),
punto i), ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui all'art. 16,
sono  considerati  costi  agevolabili  esclusivamente  i   costi   di
investimento supplementari necessari per conseguire il  livello  piu'
elevato di efficienza energetica. Tali costi  sono  determinati  come
segue: 
    a) se il costo dell'investimento per l'efficienza  energetica  e'
individuabile  come  investimento  distinto  all'interno  del   costo
complessivo dell'investimento, il  costo  agevolabile  corrisponde  a
tale costo; 
    b) in tutti  gli  altri  casi,  il  costo  dell'investimento  per
l'efficienza energetica e' individuato come sovra costo rispetto a un
investimento  analogo  con  un  livello   inferiore   di   efficienza
energetica  che  verosimilmente  sarebbe   stato   realizzato   senza
l'agevolazione di cui al presente decreto. 
  8. Per i progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  a),
punto ii, i costi agevolabili: 
    a)  per  l'impianto  di  produzione,   corrispondono   ai   costi
supplementari  sostenuti  per   la   costruzione,   l'ampliamento   e
l'ammodernamento di una o piu' unita' di produzione  di  energia  per
realizzare  un  sistema  di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento
efficiente sotto il profilo energetico  rispetto  a  un  impianto  di
produzione  tradizionale.  L'investimento  e'  parte  integrante  del
sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il
profilo energetico; 
    b) per la  rete  di  distribuzione,  corrispondono  ai  costi  di
investimento.   L'importo   dell'agevolazione   per   la   rete    di
distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la  differenza
tra i costi  ammissibili  e  il  risultato  operativo.  Il  risultato
operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o  mediante  un
meccanismo di recupero. 
  9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi  da
ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono  ai
costi ammissibili del progetto come definiti al successivo  art.  16,
nel rispetto del regolamento de minimis.