Art. 7 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
                    e assegnazioni differenziate 
 
  1. La Commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle
richieste  di  finanziamento,  attribuendo  a  ciascuna  di  esse  un
punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e  forma  una
graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di
cui all'art. 6, comma 3. 
  2. La graduatoria di cui  al  comma  1,  garantisce,  altresi',  il
rispetto delle eventuali assegnazioni  differenziate  in  favore  dei
comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall'»art.  7-bis
del decreto-legge n. 243 del 2016»e dal «decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2017», per  la  successiva  redazione
della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento.