Art. 7 
 
      Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato 
 
  1. Ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  99,  paragrafo  1  del
regolamento (UE)  n.  508/2014  la  direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura procede a  rettifiche  finanziarie  nel
caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art.
10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. 
  2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto  comma  1,
la direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura
stabilisce  l'ammontare   della   rettifica   finanziaria,   che   e'
proporzionata tenendo  conto  della  natura,  della  gravita',  della
durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte  del
beneficiario.