Art. 7 Open access 1. Ciascun responsabile di unita' garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalita' green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali. 3. I responsabili di unita' sono peraltro esentati dall'obbligo di assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se questo dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.