Art. 7 
 
 
            Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P. 
 
  1. I requisiti minimi per il riconoscimento  delle  A.O.P.  sono  i
seguenti: 
    a) assumere  una  delle  forme  giuridiche  di  cui  al  comma  2
dell'art. 3; 
    b)  essere  costituite  su  iniziativa   di   organizzazioni   di
produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento; 
    c)  avere  una  compagine  sociale  costituita   da   almeno   10
organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 regioni; 
    d) presenza  nello  statuto  delle  prescrizioni  minime  di  cui
all'art. 153 del regolamento. 
  2. Una persona giuridica che non sia una O.P. puo' essere socia  di
una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non  possono
detenere,  complessivamente,  piu'  del  10%  dei  diritti  di   voto
dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti  non  possono  assumere  cariche
elettive all'interno  della  A.O.P.  Tale  disposizione  deve  essere
statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P.  non  possono
partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo  di
esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali  con  quelle
dell'A.O.P. 
  3. Una O.P. puo' aderire a una sola A.O.P. di settore. 
  4. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attivita' o funzione di una
O.P., oltre a: 
    a) svolgimento delle trattative contrattuali ai  sensi  dell'art.
169 del regolamento, in applicazione del  paragrafo  3  del  medesimo
articolo; 
    b) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori; 
    c)  promuovere  e  realizzare  servizi   per   il   miglioramento
qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di  interesse
comune per le organizzazioni associate, allo scopo  di  rendere  piu'
funzionali le attivita' delle stesse; 
    d) svolgere azioni di supporto  alle  attivita'  commerciali  dei
soci, anche mediante la creazione di societa' di servizi e la stipula
di accordi sia nei confronti delle proprie O.P. socie che di soggetti
terzi. 
  5. Alle A.O.P. si applicano le  medesime  disposizioni  di  cui  ai
commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto.