Art. 7 Modalita' di intervento della Sezione e misure di copertura 1. La Sezione speciale per il cinema rilascia garanzie, sia con la modalita' della «garanzia diretta» che della «controgaranzia», in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, con le seguenti misure di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore; b) nel caso di controgaranzia, fino all'80% dell'importo della garanzia rilasciata, sull'operazione finanziaria, dal garante di primo livello, a condizione che la garanzia da quest'ultimo rilasciata in favore del soggetto finanziatore non sia superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria. 2. L'importo garantibile dalla Sezione speciale per il cinema, per singola impresa beneficiaria, non puo' superare 2,5 milioni di euro, anche tenuto conto degli importi gia' garantiti dal Fondo. 3. La garanzia della Sezione speciale per il cinema e' concessa a titolo gratuito. A tal fine, la commissione di garanzia da versare al Fondo, laddove prevista dalle disposizioni operative, e' posta a carico della medesima Sezione speciale. 4. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della Sezione speciale per il cinema e' concessa ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 ai sensi del regolamento de minimis, ovvero del regolamento di esenzione. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il Gestore del Fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito e' realizzato mediante la Sezione speciale per il cinema del Fondo.