Art. 7 
 
                Modalita' di intervento della Sezione 
                        e misure di copertura 
 
  1. La Sezione speciale per il cinema rilascia garanzie, sia con  la
modalita' della «garanzia diretta»  che  della  «controgaranzia»,  in
favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5,  con  le  seguenti
misure di copertura: 
    a) nel  caso  di  garanzia  diretta,  fino  all'80%  dell'importo
dell'operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore; 
    b) nel caso di controgaranzia, fino  all'80%  dell'importo  della
garanzia rilasciata,  sull'operazione  finanziaria,  dal  garante  di
primo  livello,  a  condizione  che  la  garanzia   da   quest'ultimo
rilasciata in favore del  soggetto  finanziatore  non  sia  superiore
all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria. 
  2. L'importo garantibile dalla Sezione speciale per il cinema,  per
singola impresa beneficiaria, non puo' superare 2,5 milioni di  euro,
anche tenuto conto degli importi gia' garantiti dal Fondo. 
  3. La garanzia della Sezione speciale per il cinema e'  concessa  a
titolo gratuito. A tal fine, la commissione di garanzia da versare al
Fondo, laddove prevista dalle  disposizioni  operative,  e'  posta  a
carico della medesima Sezione speciale. 
  4. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della  Sezione
speciale per il cinema e' concessa ai  soggetti  beneficiari  di  cui
all'art.  5  ai  sensi  del  regolamento  de  minimis,   ovvero   del
regolamento di esenzione. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il Gestore del
Fondo,  adotta  le  opportune  misure  per   informare   i   soggetti
beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito
e' realizzato mediante la Sezione speciale per il cinema del Fondo.