(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1.  L'organismo  paritetico  per   l'innovazione   realizza   una
modalita' relazionale  finalizzata  al  coinvolgimento  partecipativo
delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma  3  su  tutto
cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e  sperimentale,
di carattere organizzativo dell'amministrazione. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei  servizi,  promozione
della  legalita',  della  qualita'  del  lavoro   e   del   benessere
organizzativo - anche con riferimento alle  politiche  formative,  al
lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di  vita  e  di  lavoro,
alle  misure  di  prevenzione  dello  stress  lavoro-correlato  e  di
fenomeni   di   burn-out   -   al   fine   di   formulare    proposte
all'amministrazione  o  alle  parti  negoziali  della  contrattazione
integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui  all'art.
7, comma 3, nonche' da una rappresentanza  dell'amministrazione,  con
rilevanza pari alla componente sindacale; 
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta   l'amministrazione    manifesti    un'intenzione    di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per  modalita'  e
tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'amministrazione; 
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento; 
      e)  puo'  svolgere  analisi,  indagini  e   studi,   anche   in
riferimento a quanto previsto dall'art. 79 del presente contratto; 
      f) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni
positive   predisposte   dai   comitati   unici   di   garanzia,   in
collaborazione con questi ultimi. 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 7, comma 3,  o  da  gruppi  di  lavoratori.  In  tali  casi,
l'organismo paritetico si esprime  sulla  loro  fattibilita'  secondo
quanto previsto al comma 3, lettera c). 
    5.   Costituiscono   oggetto   di    informazione,    nell'ambito
dell'organismo  di  cui   al   presente   articolo,   gli   andamenti
occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i  dati  sui
contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,  i  dati  sulle
assenze di personale di cui all'art. 79 del presente contratto.