Art. 7 
 
Obblighi per tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  trasporto  di  merci
                       pericolose per ferrovia 
 
  1.  Tutti  gli  operatori  della   catena   logistica   che   hanno
responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per  ferrovia  sono
tenuti a: 
    a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare
riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3; 
    b) garantire anche  attraverso  specifiche  clausole  contrattali
ovvero attraverso accordi con  societa'  terze  il  ripristino  delle
anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o  da  altri
soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la  rete  che  presso  gli
scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi  brevi
del trasporto; 
    c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto  assolvimento  dei
succitati obblighi. 
  2.  In  particolare  le  imprese  ferroviarie  e  le  imprese   che
forniscono il servizio di  manovra  o  che  effettuano  attivita'  di
trasporto ferroviario di merci  pericolose  devono  prevedere,  anche
all'interno dei propri sistemi di gestione  della  sicurezza,  che  i
responsabili di scalo dell'impresa imprese: 
    forniscano   al   gestore   tutte   le   informazioni   attinenti
all'attivita'  nel  trasporto  di  merci  pericolose  delle   imprese
ferroviarie   necessarie   per   l'elaborazione   delle    «Procedure
organizzative»; 
    attivino anche attraverso  strumenti  informatici  gli  specifici
accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal  decreto
del Ministero dell'ambiente  del  20  ottobre  1998,  finalizzati  ad
assicurare la prenotazione  della  partenza  e  l'informazione  della
consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di  evitare  le
soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo; 
    elaborino  le  procedure   di   controllo   e   verifica   visiva
dell'integrita'  e  idoneita'  di  ogni  singolo  carro  prima  della
partenza; 
    rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in  particolare
quelle inerenti alla  permanenza  nello  scalo  dei  carri  di  merci
pericolose; 
    verifichino che  le  ditte  speditrici/destinatarie  adempiano  a
quanto previsto  dal  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  20
ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili  di  rilevazione
gas,  di  materiali  per  l'assorbimento  e  il  contenimento   dello
spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di
controllo e verifica  visiva  dell'integrita'  e  idoneita'  di  ogni
singolo carro prima dello svincolo); 
    prevedano apposite procedure e specifiche  clausole  contrattuali
per garantire in  tempi  brevi  il  ripristino  in  loco  di  piccole
anomalie. 
  Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al  trasporto
di merci pericolose,  saranno  oggetto  di  controllo  da  parte  dei
soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).