Art. 7 Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche tra distretti idrografici 1. In attuazione dell'art. 12, comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre autorita' di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalita' di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico dell'Appennino meridionale o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.