Art. 7 
 
Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati  e  delle
  informazioni tecniche tra distretti idrografici 
 
  1. In attuazione dell'art. 12, comma 8  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del  25
ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,   l'Autorita'   di   bacino   distrettuale    dell'Appennino
meridionale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre  autorita'
di  bacino  distrettuali  territorialmente  interessate  al  fine  di
definire le modalita' di trasferimento e/o acquisizione  dei  dati  e
delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai  territori  che
sono entrati a far parte  del  distretto  idrografico  dell'Appennino
meridionale o sono stati inseriti in altri distretti  idrografici  ai
sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.