Art. 7 Fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e' stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi dell'art. 6, comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e' stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle societa' beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. 5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».