Art. 7 
 
               Registro delle attivita' di trattamento 
 
  1. Il Segretario generale indica  alle  strutture  della  PCM,  con
proprio  atto,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione   del
registro delle attivita' di trattamento ai  sensi  dell'art.  30  del
regolamento. 
  2.  I  soggetti  di  cui  all'art.  3,  provvedono  alla  tenuta  e
all'aggiornamento del registro delle attivita'  di  trattamento,  con
riferimento agli  ambiti  di  competenza  delle  strutture  cui  sono
preposti. 
  3.  Il  Dipartimento  per  i  servizi   strumentali   assicura   la
disponibilita' di una procedura informatizzata di cui le strutture si
avvalgono  per  la  gestione  del   registro   delle   attivita'   di
trattamento.