Art. 7 
 
                              Controlli 
 
  1. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia
delle  entrate,  sulla  base  dell'apposita  certificazione  e  della
documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati
alla  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni  soggettive  di
accesso  al  beneficio,  al  rispetto  dei  vincoli  comunitari  alla
conformita' delle attivita' di formazione svolte  rispetto  a  quelle
considerate  ammissibili  dalla  disciplina,  all'effettivita'  delle
spese sostenute, allo loro congruita' e ogni altro elemento rilevante
ai fini della corretta applicazione del beneficio. 
  2. Nel caso in cui si  accerti  l'indebita  fruizione  del  credito
d'imposta per il mancato rispetto  delle  condizioni  richieste  o  a
causa dell'inammissibilita' delle spese sulla  base  delle  quali  e'
stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate  provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge, fatte salve le  eventuali  responsabilita'  di  ordine
civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. 
  3. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di  controllo
effettuate  dall'Agenzia  delle   entrate   si   rendano   necessarie
valutazioni di carattere  tecnico  in  ordine  all'ammissibilita'  di
specifiche attivita' di formazione o  di  altri  elementi,  l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  di  esprimere  il
proprio parere.