Art. 7. Astensione dalle prestazioni straordinarie Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unita' DSC, HSC e sugli aliscafi facenti parte della flotta aziendale. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi. La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro e' calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima. Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata.