(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 7)
                               Art. 7. 
             Astensione dalle prestazioni straordinarie 
 
    Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel  campo
di applicazione della legge n. 146/90 e successive  modifiche,  anche
le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i  ritardi
in partenza sulle unita' HSC, IISC e  sugli  aliscafi  facenti  parte
della flotta aziendale. 
    Le  astensioni  dal  lavoro   consistenti   nel   diniego   dello
svolgimento di lavoro supplementare e straordinario  sono  equiparate
allo sciopero e soggiacciono alle  ordinarie  regole  in  materia  di
procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata  massima
e' di diciotto giorni consecutivi. 
    La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal  lavoro
straordinario  o  supplementare  e  di  un'astensione  dall'ordinaria
prestazione di lavoro  puo'  avvenire  soltanto  se  quest'ultima  e'
contenuta   nel    periodo    interessato    dall'astensione    dallo
straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria  prestazione  di
lavoro  e'  calcolata  come  giornata  di   astensione   dal   lavoro
straordinario, ai fini del computo  dei  diciotto  giorni  di  durata
massima di quest'ultima. 
    Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro  da
svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata
interessata.