Art. 7 Svolgimento della revisione esterna 1. L'attivita' di revisione esterna include almeno: a) la revisione esterna completa degli elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli artt. 4, comma 1, lettere a) e b), e 5, comma 1, lettere a) e b) e il giudizio di conformita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q); detto giudizio e' riportato in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa; b) la revisione esterna limitata degli elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli artt. 4, comma 1, lettera c), e 5, comma 1, lettera c) e la conclusione di revisione limitata di cui all'art. 2, comma 1, lettera r); detta conclusione e' riportata in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa. 2. L'attivita' di revisione esterna, sia completa sia limitata, e' svolta in conformita' ai principi internazionali di revisione in uso nella fattispecie e al quadro normativo settoriale. 3. Il revisore legale incaricato della revisione esterna conserva i dati e i documenti relativi all'attivita' svolta per almeno cinque anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione esterna di cui all'art. 11.