Art. 7 
 
                 Svolgimento della revisione esterna 
 
  1. L'attivita' di revisione esterna include almeno: 
    a) la revisione esterna completa degli elementi  della  relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli  artt.
4, comma 1, lettere a) e b), e 5, comma 1,  lettere  a)  e  b)  e  il
giudizio di conformita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q); detto
giudizio e' riportato in una specifica relazione  diretta  all'organo
amministrativo dell'impresa; 
    b) la revisione esterna limitata degli elementi  della  relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli  artt.
4, comma 1, lettera c), e 5, comma 1, lettera c) e la conclusione  di
revisione limitata di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  r);  detta
conclusione  e'  riportata  in  una   specifica   relazione   diretta
all'organo amministrativo dell'impresa. 
  2. L'attivita' di revisione esterna, sia completa sia limitata,  e'
svolta in conformita' ai principi internazionali di revisione in  uso
nella fattispecie e al quadro normativo settoriale. 
  3. Il revisore legale incaricato della revisione esterna conserva i
dati e i documenti relativi all'attivita' svolta  per  almeno  cinque
anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione  esterna  di
cui all'art. 11.