Art. 7 
 
                            Etichettatura 
 
  1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che  compare  in
etichetta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a)  regolamento
(CE) n.  834/2007,  e'  rappresentato  dal  codice  attribuito  dalla
competente  autorita'  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali a ciascun Organismo di  controllo  al  momento
della autorizzazione ad operare. 
  Il numero di codice e'  composto  dalla  sigla  «IT»,  seguita  dal
termine  «BIO»,  seguito  da  numero  di  tre  cifre,  stabilito  dal
Ministero, e deve essere  preceduto  dalla  dicitura:  «Organismo  di
Controllo autorizzato dal MIPAAF». 
  2) In relazione all'obbligo di assicurare un sistema  di  controllo
che permetta, ai sensi dell'art. 27,  paragrafo  13  del  regolamento
(CE) n. 834/2007, la tracciabilita' dei prodotti  in  tutte  le  fasi
della produzione, preparazione  e  distribuzione,  gli  Organismi  di
controllo attribuiscono un numero di codice  a  tutti  gli  operatori
controllati. 
  3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di  etichettatura
dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da  agricoltura
biologica  deve  essere  riportato  il  nome  o  la  ragione  sociale
dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione piu'
recente,   ivi   inclusa   l'etichettatura,   nonche'    il    codice
identificativo attribuito dall'Organismo di controllo. Il  codice  e'
preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si  fornisce
un esempio di stringa: 
 
          =================================================
          | Organismo di controllo| Operatore controllato |
          |autorizzato dal MIPAAF |          n.           |
          +=======================+=======================+
          |       IT BIO XXX      |          XXXX         |
          +-----------------------+-----------------------+
 
  4) Tale dicitura deve essere collocata nello  stesso  campo  visivo
del logo biologico dell'UE. 
  5) Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in piu' parti di
una confezione, si e' tenuti ad indicare le diciture  previste  dalla
regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno  solo  dei  loghi
riportati sulla confezione.