Art. 7 
 
  Con successivi decreti del direttore della direzione  generale  per
gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo vengono resi esecutivi gli  esiti
delle gare, viene concesso  in  esclusiva  ai  vettori  aggiudicatari
delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di
linea oggetto delle medesime gare e  vengono  altresi'  approvate  le
convenzioni  per  regolare   l'esercizio   del   servizio   concesso,
sottoscritte dalla Regione Autonoma  della  Sardegna  e  dal  singolo
vettore.