Art. 7 
 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo del domicilio
digitale»; 
  b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  comunicazioni
tramite i domicili digitali sono effettuate agli  indirizzi  inseriti
negli elenchi di cui agli articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater,  o  a
quello eletto come domicilio speciale per determinati atti  o  affari
ai sensi dell'articolo 3-bis,  comma  4-quinquies.  Le  comunicazioni
elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei  domicili   digitali   di   cui
all'articolo 3-bis producono, quanto al momento  della  spedizione  e
del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle  comunicazioni  a
mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  ed  equivalgono  alla
notificazione per mezzo della  posta  salvo  che  la  legge  disponga
diversamente. Le suddette  comunicazioni  si  intendono  spedite  dal
mittente se inviate al proprio gestore e si intendono  consegnate  se
rese disponibili al domicilio digitale  del  destinatario,  salva  la
prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto  non  imputabile  al
destinatario medesimo. La data e l'ora di  trasmissione  e  ricezione
del documento informatico sono opponibili  ai  terzi  se  apposte  in
conformita' alle Linee guida.»; 
  c) il comma 1-bis e' abrogato; 
  d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter.  L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e   dei
professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC)
delle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all'articolo  6-bis.
L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della  pubblica
amministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui
all'articolo 6-ter. L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di
cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli  indirizzi  delle
persone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui
all'articolo 6-quater. 
  1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  notificano
direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo  3-bis  i
propri   atti,   compresi   i   verbali   relativi   alle    sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di  riscossione
e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio  decreto  14  aprile
1910, n. 639,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni  in  ambito
tributario. La conformita'  della  copia  informatica  del  documento
notificato  all'originale   e'   attestata   dal   responsabile   del
procedimento in conformita' a quanto  disposto  agli  articoli  22  e
23-bis.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6 (Utilizzo del  domicilio  digitale).  -  1.  Le
          comunicazioni  tramite   i   domicili   digitali   di   cui
          all'articolo 3-bis sono effettuate agli indirizzi  inseriti
          negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater,
          o a quello eletto come domicilio speciale  per  determinati
          atti  o  affari  ai  sensi   dell'articolo   3-bis,   comma
          4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno
          dei domicili digitali  di  cui  all'art.  3-bis  producono,
          quanto al momento della spedizione e del  ricevimento,  gli
          stessi  effetti  giuridici  delle  comunicazioni  a   mezzo
          raccomandata con ricevuta di ritorno  ed  equivalgono  alla
          notificazione per mezzo della  posta  salvo  che  la  legge
          disponga  diversamente.  Le   suddette   comunicazioni   si
          intendono  spedite  dal  mittente  se  inviate  al  proprio
          gestore e si intendono consegnate se  rese  disponibili  al
          domicilio digitale del destinatario, salva la prova che  la
          mancata consegna sia  dovuta  a  fatto  non  imputabile  al
          destinatario medesimo. La data e l'ora  di  trasmissione  e
          ricezione del  documento  informatico  sono  opponibili  ai
          terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle  imprese  e
          dei  professionisti  e'  l'Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti  di
          cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali  dei
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)  e  b),
          e' l'Indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione
          e dei gestori di  pubblici  servizi,  di  cui  all'articolo
          6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche
          e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli  di
          cui al  primo  e  al  secondo  periodo  e'  l'indice  degli
          indirizzi delle persone  fisiche  e  degli  altri  enti  di
          diritto privato di cui all'articolo 6-quater. 
              1-quater. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2
          notificano direttamente presso i domicili digitali  di  cui
          all'articolo  3-bis  i  propri  atti,  compresi  i  verbali
          relativi alle sanzioni amministrative, gli atti  impositivi
          di accertamento e di riscossione e le  ingiunzioni  di  cui
          all'articolo 2 del R.D., 14  aprile  1910,  n.  639,  fatte
          salve le specifiche disposizioni in ambito  tributario.  La
          conformita'   della   copia   informatica   del   documento
          notificato all'originale e' attestata dal responsabile  del
          procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli
          22 e 23-bis.».