Art. 7 
 
Tipologia degli eventi emergenziali di  protezione  civile  (Articolo
  2, legge 225/1992) 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2,
gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: 
    a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall'attivita' dell'uomo che  possono  essere  fronteggiati
mediante interventi attuabili, dai  singoli  enti  e  amministrazioni
competenti in via ordinaria; 
    b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura  o  estensione
comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni,  e
debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri  straordinari  da
impiegare  durante  limitati  e   predefiniti   periodi   di   tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; 
    c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi  calamitosi
di origine naturale  o  derivanti  dall'attivita'  dell'uomo  che  in
ragione della loro intensita' o estensione debbono, con  immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di  tempo  ai  sensi
dell'articolo 24.