Art. 7 
 
                        Istituzione della ZES 
 
  1. La durata della ZES non puo' essere inferiore  a  sette  anni  e
superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo  di  ulteriori
sette anni, su richiesta delle regioni  interessate  sulla  base  dei
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, verificata  la
documentazione di cui all'articolo 6, e' istituita la ZES. Il decreto
determina la durata della ZES in relazione agli investimenti  e  alle
attivita' di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del  comma  1
dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          alle premesse.