Art. 7 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di  cui  all'articolo
6, il Ministero previa intimazione,  nei  casi  di  cui  al  medesimo
articolo 6, comma 1, lettere a), e), p), r), s) e  t),  ad  adempiere
entro 10 giorni ai relativi obblighi di comunicazione e trasmissione,
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4.  La  sospensione,  a
seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata  dai
tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve  dare
evidenza  al  Ministero  di  aver  risolto  le  criticita'  rilevate.
L'organismo, durante il periodo di sospensione,  non  puo'  acquisire
nuovi operatori e,  sotto  la  supervisione  del  Dipartimento,  puo'
eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle  certificazioni
precedentemente rilasciate. La  sospensione  ha  effetto  dal  giorno
successivo alla notifica del provvedimento. 
  2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di: 
    a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6; 
    b) mancato espletamento o gravi  inadempienze  dell'attivita'  di
controllo e di certificazione,  nonche'  mancato  espletamento  delle
funzioni di valutazione, di riesame e di decisione; 
    c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita'  di
cui all'articolo  3  nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo; 
    d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma
1, ovvero raggiungimento di  un  periodo  cumulativo  di  sospensione
superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione. 
  3. Il Ministero provvede, altresi', alla revoca dell'autorizzazione
negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera  d),
del regolamento. 
  4. Le regioni,  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  di  cui
all'articolo 3, comma 4, nei casi  previsti  dal  presente  articolo,
propongono   al   Ministero    la    revoca    o    la    sospensione
dell'autorizzazione. 
  5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla  data
della notifica  del  provvedimento.  Entro  lo  stesso  termine,  gli
operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un  altro
organismo di controllo. La revoca e' pubblicata  sul  sito  ufficiale
del Ministero. 
  6. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta  di
nuova  autorizzazione  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla
pubblicazione di cui al comma 5,  terzo  periodo,  o  prima  di  aver
dimostrato il recupero dei requisiti nei casi  di  cui  ai  commi  2,
lettera  a),  e  3.  I  soggetti  che  hanno  rivestito  funzioni  di
rappresentanza,  amministrazione  o   direzione   dell'organismo   di
controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata
di autonomia funzionale non  possono  esercitare  tali  funzioni  ne'
prestare servizi di consulenza per almeno tre anni. 
  7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel
rispetto del principio del giusto procedimento  e  di  partecipazione
dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.