Art. 7 
 
 
                           Permessi brevi 
 
  1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo'  essere  concesso
al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di  assentarsi  per
brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per
espletare  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche   o   esami
diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo
non possono essere in nessun caso  di  durata  superiore  alla  meta'
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare  le
cinquantaquattro ore nel corso dell'anno. 
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in  tempo  utile
per  consentire  al  capo  dell'ufficio   di   adottare   le   misure
organizzative necessarie. 
  3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non  lavorate  entro
il mese successivo, secondo le disposizioni  del  capo  dell'ufficio.
Nel caso in cui il recupero non  venga  effettuato,  la  retribuzione
viene proporzionalmente decurtata. 
  4. Per le  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente
puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo  15
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55 septies, comma 5
          ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 55-septies. Controlli sulle assenze 
              (Omissis). 
              5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia
          luogo per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni
          specialistiche  od  esami  diagnostici   il   permesso   e'
          giustificato mediante  la  presentazione  di  attestazione,
          anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico  o  dalla
          struttura, anche privati, che hanno svolto la visita  o  la
          prestazione o trasmessa da  questi  ultimi  mediante  posta
          elettronica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante
          «Recepimento dell'accordo  sindacale  del  20  luglio  1995
          riguardante  il  personale  delle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»: 
              «Art. 15. Congedi straordinari 
              1. Per il personale di cui  all'art.  1,  comma  1,  il
          congedo  straordinario  e'  disciplinato  dalla   normativa
          prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
          come interpretato, modificato  ed  integrato  dall'art.  22
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              2. In occasione di trasferimento del personale, per  le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la nuova sede di  servizio,  l'Amministrazione  concede  un
          congedo straordinario  speciale  nelle  durate  di  seguito
          specificate: 
              a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per
          il personale ammogliato o  con  famiglia  a  carico  o  con
          almeno 10 anni di servizio;  giorni  10  per  il  personale
          senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; 
              b) trasferimento per il personale destinato a  prestare
          o  che  rientri  dal  servizio  all'estero:  giorni  30  al
          personale ammogliato o con famiglia a carico o  con  almeno
          10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza  famiglia
          a carico con meno di 10 anni di servizio (13). 
              3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma  39,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
              4. Le norme di cui al presente  articolo  si  applicano
          dal 1° gennaio 1996.».