Art. 7 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. 2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, e' abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2018 Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1573
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299: «Art. 2 (Tirocinio). - 1. Alla prova scritta di cui all'art. 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonche' presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attivita' formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001. 3. Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle universita' che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all'art. 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'universita' e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre universita'. 4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio e' effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo. 5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso alla prova scritta, salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, puo' presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»: «Art. 1 (Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'universita' e della ricerca istituiti con atti normativi). - 1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attivita' del Ministero dell'universita' e della ricerca: (Omissis); m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445; Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. (Omissis).».