Art. 7 
 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di
laurea  in  Medicina  e  Chirurgia,   i   tre   mesi   di   tirocinio
pratico-valutativo di cui  all'articolo  3,  possono  essere  ammessi
all'esame di Stato per l'abilitazione di  cui  all'articolo  1,  come
disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento  e
del superamento del tirocinio previsto dall'articolo  2  del  decreto
ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. 
  2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di
esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento, il decreto ministeriale  19  ottobre  2001,  n.
445, e' abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2  che  continua  ad
applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in  vigore
del presente regolamento. 
  3.  Gli  atenei  adeguano  i  propri  ordinamenti  di  studi   alle
disposizioni del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 maggio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 1573 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          19  ottobre  2001,  n.  445,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299: 
              «Art. 2 (Tirocinio). - 1. Alla  prova  scritta  di  cui
          all'art. 4 si accede nella prima  sessione  utile  dopo  il
          superamento di una prova pratica a  carattere  continuativo
          consistente in un tirocinio clinico  della  durata  di  tre
          mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso
          policlinici  universitari,  aziende  ospedaliere,  presidii
          ospedalieri di aziende ASL o, ove  costituite,  aziende  di
          cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
          517, nonche' presso l'ambulatorio di un medico di  medicina
          generale convenzionato con il Servizio sanitario  nazionale
          avente i requisiti previsti dal comma 3  dell'art.  27  del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
              2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso
          un reparto di medicina, per un mese presso  un  reparto  di
          chirurgia e per  un  mese  presso  un  medico  di  medicina
          generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,
          ad     integrazione     delle      attivita'      formative
          professionalizzanti previste dalla classe 46/S  di  cui  al
          decreto  ministeriale  28  novembre  2000,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del  23
          gennaio 2001. 
              3. Il tirocinio di cui al comma 1 e'  organizzato,  ove
          si  svolga  al  di  fuori  delle  strutture  universitarie,
          attraverso  convenzioni  con  le  strutture  del   Servizio
          sanitario nazionale, stipulate ai  sensi  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici  chirurghi
          e degli  odontoiatri  provinciali,  dalle  universita'  che
          assicurano ai laureati l'accesso  allo  stesso  fornendo  a
          ciascuno un libretto-diario conforme  ai  criteri  indicati
          dalla commissione nazionale di cui all'art. 4. Al tirocinio
          sono  ammessi,  in  aggiunta  ai   possessori   di   laurea
          conseguita presso l'universita' e  compatibilmente  con  la
          capienza  delle  strutture  ove  si  intende  svolgere   il
          tirocinio, anche i possessori di laurea  conseguita  presso
          altre universita'. 
              4. La certificazione della frequenza e  la  valutazione
          di ciascuno dei tre  periodi  avvengono  sotto  la  diretta
          responsabilita' e a cura del docente universitario,  o  del
          dirigente medico, responsabile della struttura  frequentata
          dal candidato, e del medico di medicina generale di cui  al
          comma 1, che ne danno  formale  attestazione  sul  libretto
          diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio
          numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato.  La
          valutazione del  tirocinio  e'  effettuata  sulla  base  di
          criteri definiti dalla commissione  di  cui  all'art.  4  e
          comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di  novanta
          punti, trenta per ogni periodo. 
              5.  Ove  il  candidato  non   consegua   un   punteggio
          complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30
          per ciascun periodo, non e'  ammesso  alla  prova  scritta,
          salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico. Ove
          il candidato stesso  non  superi  la  prova  scritta,  puo'
          presentarsi  alla  successiva   sessione   conservando   il
          punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora  non  superi  la
          prova  scritta  nemmeno   nella   sessione   immediatamente
          successiva, deve ripetere entrambe  le  prove.  Qualora  il
          candidato non possa partecipare alla prima  sessione  utile
          dopo il completamento del tirocinio  per  motivi  personali
          gravi e documentati, conserva il  punteggio  acquisito  nel
          tirocinio   stesso   per   l'ammissione    alla    sessione
          immediatamente successiva.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera  m)
          del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
          n. 97, recante «Regolamento per il riordino degli organismi
          operanti  presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca, a norma dell'art. 29 del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248»: 
              «Art. 1  (Organi  collegiali  ed  altri  organismi  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  istituiti  con
          atti normativi). - 1.  Con  il  presente  regolamento  sono
          individuati,  ai  sensi  dell'art.   29,   comma   2,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  i
          seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti  da
          leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attivita'  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca: 
                (Omissis); 
                m) la Commissione nazionale  per  la  predisposizione
          dei quesiti per la prova scritta degli esami  di  Stato  di
          abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico
          chirurgo, di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   19
          ottobre 2001, n. 445; 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              (Omissis).».