Art. 7 
 
 
Funzioni e compiti dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente
                            aggiudicatore 
 
  1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede
a: 
  a)  elaborare  il  dossier  di  progetto  dell'opera,  scritto   in
linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata  l'opportunita'
dell'intervento e sono descritte le soluzioni  progettuali  proposte,
comprensive delle valutazioni degli impatti  sociali,  ambientali  ed
economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228; 
  b) fornire le informazioni sull'intervento  e,  ove  significativo,
sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto
di fattibilita'; 
  c) partecipare in  modo  attivo  agli  incontri  e  alle  attivita'
previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario  per
rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico; 
  d) valutare  i  risultati  e  le  proposte  emersi  nel  corso  del
dibattito pubblico  e  redigere  un  dossier  conclusivo  in  cui  si
evidenzia la volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali
modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto  a
non accogliere eventuali proposte; 
  e) sostenere  i  costi  relativi  allo  svolgimento  del  dibattito
pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di
cui all'articolo 23, comma 11, del codice. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.