Art. 7 
 
Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di  cessione  o
                 delocalizzazione degli investimenti 
 
  1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni  agevolabili
siano  destinati  a  strutture  produttive  situate  nel   territorio
nazionale di cui all'articolo 6, comma 1. 
  2. Se nel corso del periodo di fruizione  della  maggiorazione  del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati  a
strutture produttive situate all'estero, anche se  appartenenti  alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di  cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in  aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui  si  verifica  la
cessione a titolo oneroso o la  delocalizzazione  degli  investimenti
agevolati per un importo  pari  alle  maggiorazioni  delle  quote  di
ammortamento  complessivamente   dedotte   nei   precedenti   periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
investimenti effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni del comma 2 non  si  applicano  agli  interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano  anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.