Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 57-bis. 2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 7: - Per il riferimento ai commi 3 e 3-bis dell'art. 57-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: «Art. 2 (Modalita' di attuazione). - 1 (Omissis). 3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.».