Art. 7 Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento 1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attivita' economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, e' istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure. 2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.