Art. 7 
 
         Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di 
              Genova e relativo sistema di navettamento 
 
  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento  e
per  favorire  la  ripresa  delle   attivita'   economiche   colpite,
direttamente o indirettamente, dall'evento, e'  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  la
«Zona  Logistica  Semplificata  -  Porto  e  Retroporto  di   Genova»
comprendente i territori  portuali  e  retroportuali  del  Comune  di
Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta  Scrivia,  Novi  San
Bovo, Alessandria, Piacenza,  Castellazzo  Bormida,  Ovada  Belforte,
Dinazzo e Melzo e Vado Ligure. 
  2. Alle imprese che operano nella  Zona  Logistica  Semplificata  -
Porto e Retroporto di Genova si applicano le  procedure  semplificate
di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123.