Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  diniego  e  revoca  della   protezione
                           internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole  «del  codice
di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del  codice  di
procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
624 nell'ipotesi aggravata di  cui  all'articolo  625,  primo  comma,
numero 3), e 624-bis, primo  comma,  nell'ipotesi  aggravata  di  cui
all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del  codice  di  procedura  penale,  sono   rilevanti   anche   nelle
fattispecie non aggravate»; 
  b) all'articolo 16, al comma  1,  lettera  d-bis)  le  parole  «del
codice di procedura penale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,  583,  583-bis,
583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo
comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi  aggravata  di
cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del  codice  di  procedura  penale,  sono   rilevanti   anche   nelle
fattispecie non aggravate.».