Art. 7 
 
Regolarizzazione  con  versamento  volontario  di  periodi  d'imposta
                             precedenti 
 
  1.  Le  societa'  e  le  associazioni  sportive   dilettantistiche,
iscritte nel Registro CONI,  possono  avvalersi  della  dichiarazione
integrativa speciale, di cui all'articolo 9,  per  tutte  le  imposte
dovute e per ciascun anno  di  imposta,  nel  limite  complessivo  di
30.000 euro di imponibile annuo. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi: 
    a) della definizione agevolata degli  atti  del  procedimento  di
accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50
per cento delle  maggiori  imposte  accertate,  fatta  eccezione  per
l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5  per  cento
delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; 
    b) della definizione agevolata delle liti pendenti  dinanzi  alle
commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del: 
      1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per  cento  delle
sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
grado di giudizio; 
      2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per  cento  delle
sanzioni e degli interessi  accertati,  in  caso  di  soccombenza  in
giudizio  dell'amministrazione  finanziaria   nell'ultima   o   unica
pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
      3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento  delle
sanzioni e interessi accertati in caso  di  soccombenza  in  giudizio
della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica  pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa
se l'ammontare delle  sole  imposte  accertate  o  in  contestazione,
relativamente a ciascun periodo d'imposta,  per  il  quale  e'  stato
emesso avviso d'accertamento o e'  pendente  reclamo  o  ricorso,  e'
superiore ad  euro  30  mila  per  ciascuna  imposta,  IRES  o  IRAP,
accertata o contestata. In tal caso resta ferma  la  possibilita'  di
avvalersi delle definizioni agevolate degli atti  di  accertamento  e
delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e  6  con  le  regole  ivi
previste.