Art. 7 
 
                            Giurisdizione 
 
  1. Lo Stato italiano e' lo Stato del pagatore qualora il componente
negativo di reddito sia deducibile ai fini della  determinazione  del
reddito imponibile di un soggetto passivo. 
  2. Lo Stato  italiano  e'  lo  Stato  dell'investitore  qualora  il
componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si  ritiene  sia
sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o  da
un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo  e  sia
deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile. 
  3. Lo Stato italiano  e'  lo  Stato  del  beneficiario  laddove  il
componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto  passivo
in base alla giurisdizione del pagatore.