Art. 7 Giurisdizione 1. Lo Stato italiano e' lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo. 2. Lo Stato italiano e' lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile. 3. Lo Stato italiano e' lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.