(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
        Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati 
 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo
quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato: 
      a)  a  liberi  professionisti  che  prestino   o   su   mandato
dell'avvocato o unitamente a esso  o,  comunque,  nei  casi  e  nella
misura consentita dalla legge, attivita' di consulenza  e  assistenza
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria  o  per  lo
svolgimento delle investigazioni difensive; 
      b) agli altri soggetti, di  cui  all'art.  1,  comma  2,  salvo
quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla  figura
soggettiva o alla funzione svolta.