Art. 7 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3, per le finalita' di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione. Il presente decreto e' inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 20 novembre 2018 Il direttore generale: D'Amario Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018, registrazione n. 1-3494