Art. 7 
 
          Inammissibilita' e improcedibilita' delle istanze 
 
  1. Non sono ammissibili le istanze: 
    a) in assenza di una questione controversa insorta tra  le  parti
interessate; 
    b) non presentate dai soggetti indicati all'art. 3  del  presente
regolamento; 
    c) dirette  a  far  valere  l'illegittimita'  di  un  atto  della
procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale  siano
gia' decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale; 
    d) in caso di esistenza  di  un  ricorso  giurisdizionale  avente
medesimo contenuto,  che  le  parti  hanno  l'obbligo  di  comunicare
all'Autorita'; 
    e) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad  allegata
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
    f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti  di  gara
delle amministrazioni aggiudicatrici; 
    g)   manifestamente   mancanti   dell'interesse    concreto    al
conseguimento del parere. 
  2. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano,  comunque,
questioni  giuridiche  ritenute  rilevanti,  sono  trattate  ai  fini
dell'adozione di  una  pronuncia  dell'Autorita'  anche  a  carattere
generale. 
  3. Le istanze sono improcedibili in caso di: 
    a) mancata comunicazione dell'istanza, da parte  dell'istante,  a
tutti i soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 4,  comma  2  e
dell'art. 5, comma 2; 
    b) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale  avente  medesimo
contenuto, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita'; 
    c)  sopravvenuta  carenza  di  interesse   delle   parti,   anche
desumibile da comportamenti concludenti; 
    d) rinuncia al parere. 
  4. In caso di mancata  comunicazione  della  sopravvenienza  di  un
ricorso giurisdizionale di cui al precedente comma 3, lettera  b)  si
applica l'art. 213, comma 13  del  codice  e  a  tal  fine  l'Ufficio
trasmette gli atti all'Ufficio competente  per  l'applicazione  delle
sanzioni. 
  5. L'Ufficio  invia  mensilmente  al  Consiglio  per  la  decisione
l'elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili. 
  6.  L'inammissibilita'   o   l'improcedibilita'   dell'istanza   e'
comunicata alle parti interessate.