Art. 7. Designazione e presentazione Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore 7.1 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1 7.2 - Annata. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.