Art. 7 Valutazione delle istanze 1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, il Servizio II della Direzione generale biblioteche e istituti culturali trasmette alla Commissione valutatrice l'elenco delle domande pervenute. 2. La Commissione valuta la congruenza dei progetti con le finalita' di promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018. 3. Per i Sistemi bibliotecari, come definiti all'art. 3, comma 2 del presente decreto, saranno richieste informazioni in merito a: tipologia Sistema; numero biblioteche del Sistema; patrimonio complessivo del Sistema; adesione ai servizi bibliotecari nazionali; servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali; sito web e presenza sui social networks; obiettivi del progetto. La Commissione valutera' i progetti applicando i seguenti criteri: congruenza del progetto alle finalita' del bando; durata dei benefici e ricaduta del progetto; coinvolgimento nel progetto delle biblioteche del Sistema. 4. Per le Biblioteche scolastiche, come definite all'art. 3, comma 3 del presente decreto, saranno richieste informazioni in merito a: tipologia istituto; consistenza del patrimonio librario; presenza di personale addetto; eventuale adesione a Sistemi bibliotecari locali o a servizi bibliotecari nazionali; servizi e risorse offerti all'utenza; sito web e presenza sui social networks; obiettivi del progetto. La Commissione valutera' i progetti applicando i seguenti criteri: congruenza del progetto alle finalita' del bando; durata dei benefici e ricaduta del progetto; capacita' di coinvolgimento di altre realta' territoriali.