Art. 7 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. Entro 30 giorni dalla data  di  scadenza  per  la  presentazione
delle istanze, il Servizio II della Direzione generale biblioteche  e
istituti culturali trasmette alla  Commissione  valutatrice  l'elenco
delle domande pervenute. 
  2.  La  Commissione  valuta  la  congruenza  dei  progetti  con  le
finalita' di promozione della lettura, tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio librario, riorganizzazione  e  incremento  dell'efficienza
dei  sistemi   bibliotecari   di   cui   all'art.   1   del   decreto
interministeriale 23 marzo 2018. 
  3. Per i Sistemi bibliotecari, come definiti all'art.  3,  comma  2
del presente decreto, saranno richieste informazioni in merito a: 
    tipologia Sistema; 
    numero biblioteche del Sistema; 
    patrimonio complessivo del Sistema; 
    adesione ai servizi bibliotecari nazionali; 
    servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali  servizi
speciali; 
    sito web e presenza sui social networks; 
    obiettivi del progetto. 
  La Commissione valutera' i progetti applicando i seguenti criteri: 
    congruenza del progetto alle finalita' del bando; 
    durata dei benefici e ricaduta del progetto; 
    coinvolgimento nel progetto delle biblioteche del Sistema. 
  4. Per le Biblioteche scolastiche, come definite all'art. 3,  comma
3 del presente decreto, saranno richieste informazioni in merito a: 
    tipologia istituto; 
    consistenza del patrimonio librario; 
    presenza di personale addetto; 
    eventuale adesione a Sistemi  bibliotecari  locali  o  a  servizi
bibliotecari nazionali; 
    servizi e risorse offerti all'utenza; 
    sito web e presenza sui social networks; 
    obiettivi del progetto. 
  La Commissione valutera' i progetti applicando i seguenti criteri: 
    congruenza del progetto alle finalita' del bando; 
    durata dei benefici e ricaduta del progetto; 
    capacita' di coinvolgimento di altre realta' territoriali.