Art. 7 
 
 
                     Inosservanza dei requisiti 
                     di riconoscimento e revoca 
 
  1. L'amministrazione che  ha  provveduto  al  riconoscimento  della
A.O.P. procede alla revoca dello stesso nei seguenti casi: 
    a) perdita di uno o piu' dei requisiti previsti  all'art.  3  del
presente decreto; 
    b) mancato rispetto delle norme statutarie; 
    c) mancata trasmissione dei dati e delle  informazioni  richiesti
ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa. 
  2.  Una  volta  accertato  uno  dei  casi  di  cui  al   comma   1,
l'amministrazione competente invia alla A.O.P.  in  questione,  entro
sessanta  giorni  dal  rilevamento   dell'inosservanza,   per   posta
raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta  l'inosservanza
rilevata e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non
superiori a centoventi giorni, entro cui queste misure devono  essere
adottate. 
  3. Dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma  2
sono sospesi i pagamenti di eventuali  contributi  fino  all'adozione
delle misure correttive comunicate. 
  4. Se le misure correttive e i termini proposti non sono rispettati
entro i termini fissati nella lettera di avvertimento di cui al comma
2,  il  riconoscimento  dell'A.O.P.  e'  sospeso.   L'amministrazione
competente notifica all'organizzazione il periodo di sospensione, che
non deve superare i dodici  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione da parte dell'organizzazione. 
  5.  Durante  la  sospensione  del  riconoscimento,  l'A.O.P.   puo'
continuare  le  proprie  attivita',  ma  i  pagamenti  di   eventuali
contributi derivanti dal  riconoscimento  sono  differiti  fino  alla
revoca della sospensione. 
  6.  La  sospensione  cessa  dal  momento  in  cui  i   criteri   di
riconoscimento in questione sono soddisfatti. 
  7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere  del  periodo  di
sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento  con
effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non  erano
piu' soddisfatte o, se non e' possibile determinare tale data,  dalla
data in cui l'inosservanza e' stata accertata. 
  8. In caso  di  revoca  del  riconoscimento,  sono  revocati  anche
eventuali   contributi   o   benefici    concessi    derivanti    dal
riconoscimento. 
  9. La regione di  riferimento  o  il  Ministero  puo',  per  l'anno
considerato, derogare ai  requisiti  di  riconoscimento  della  A.O.P
purche' la stessa fornisca la  prova  che  su  tali  requisiti  hanno
influito cause di forza maggiore accertate dagli  organi  competenti,
quali: calamita' naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o
infestazioni parassitarie ed epizoozie.