Art. 7 Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca 1. L'amministrazione che ha provveduto al riconoscimento della A.O.P. procede alla revoca dello stesso nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' dei requisiti previsti all'art. 3 del presente decreto; b) mancato rispetto delle norme statutarie; c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa. 2. Una volta accertato uno dei casi di cui al comma 1, l'amministrazione competente invia alla A.O.P. in questione, entro sessanta giorni dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a centoventi giorni, entro cui queste misure devono essere adottate. 3. Dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 2 sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi fino all'adozione delle misure correttive comunicate. 4. Se le misure correttive e i termini proposti non sono rispettati entro i termini fissati nella lettera di avvertimento di cui al comma 2, il riconoscimento dell'A.O.P. e' sospeso. L'amministrazione competente notifica all'organizzazione il periodo di sospensione, che non deve superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organizzazione. 5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'A.O.P. puo' continuare le proprie attivita', ma i pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione. 6. La sospensione cessa dal momento in cui i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti. 7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano piu' soddisfatte o, se non e' possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza e' stata accertata. 8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi derivanti dal riconoscimento. 9. La regione di riferimento o il Ministero puo', per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento della A.O.P purche' la stessa fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, quali: calamita' naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie ed epizoozie.