Art. 7 Modalita' di revoca del cofinanziamento 1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalita': a) nel caso in cui la commissione, nell'ambito della propria attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; b) la commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dal beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al MIUR pareri e proposte in merito alla eventuale revoca; c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del parere e le proposte della commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalita' e i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate nonche' il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilita' generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione al momento della revoca.