Art. 7 Documentazione 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto ministeriale n. 937/2016, per gli interventi ammessi in 1ª e 2ª Fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare entro centoventi giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ove non gia' compiuto in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, la documentazione attestante l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 937/2016, per gli interventi ammessi in 1ª e 2ª Fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare entro duecentodieci giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: la eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 7, commi 11 e 13, del decreto ministeriale n. 937/2016 (progetto esecutivo e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi ivi compresa la «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa»), nonche' il «piano di sostenibilita' economica», almeno quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del modello di servizio e del modello di gestione adottati, della previsione dei ricavi, dell'analisi dei costi e delle modalita' della relativa copertura finanziaria della gestione. A tal fine, con successivo decreto direttoriale sono approvati i due documenti tecnici relativi al piano di sostenibilita' economica e alla scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa, messi a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it Una volta compilati on-line e chiuse le procedure informatizzate, i due documenti tecnici dovranno essere stampati (il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf), sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmessi, secondo le modalita' e tempi indicati nel presente articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016. La «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa» dovra' essere compilata, sottoscritta e trasmessa solo in caso di presentazione in tale fase di documentazione integrativa; comunicazione contenente il nome del promotore, qualora abbiano fatto ricorso alle procedure con capitali privati. 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto ministeriale n. 937/2016, per gli interventi ammessi con riserva in 3ª Fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare entro centoventi giorni (naturali e consecutivi) dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2, ove non gia' effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, la documentazione attestante l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni. 4. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva in 3ª Fase la trasmissione di quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, pena l'esclusione, dovra' avvenire entro duecentodieci giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2 . 5. La documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo deve essere trasmessa per raccomandata, ovvero tramite corriere oppure consegnata brevi manu, con plico chiuso riportante la dicitura «Al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. EPNT - Gestione Fondi MIUR - Via Goito 4, 00185 Roma - IV Bando legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire». Ai fini del rispetto del termine di presentazione fara' fede la data di accettazione dell'ufficio Poste Italiane di spedizione. Fara' fede invece la data di ricevimento presso la CDP S.p.a. qualora la spedizione sia eseguita mediante servizi di recapito diversi da Poste Italiane, ovvero qualora la documentazione venga depositata a mano presso l'indirizzo sopra indicato. 6. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 13, dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016. 7. La Commissione puo' richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori della relativa trasmissione, pena l'esclusione dal cofinanziamento. 8. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016 entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento.