Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma  10,  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016, per gli interventi ammessi in 1ª e  2ª  Fase  del  presente
Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare  entro
centoventi  giorni   (naturali   e   consecutivi)   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ove  non
gia'  compiuto  in  sede  di   presentazione   della   richiesta   di
cofinanziamento, la documentazione  attestante  l'effettivo  possesso
della/e area/e  dell'immobile/i  oggetto  di  intervento  o  comunque
compresi nel  programma,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  che
prevedono acquisizioni. 
  2. Ai sensi dell'art. 7, comma  11,  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016, per gli interventi ammessi in 1ª e  2ª  Fase  del  presente
Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare  entro
duecentodieci  giorni  (naturali  e  consecutivi)   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: 
    la  eventuale  documentazione  integrativa  necessaria   di   cui
all'art. 7, commi 11 e  13,  del  decreto  ministeriale  n.  937/2016
(progetto  esecutivo  e/o  documentazione  relativa  alla   immediata
realizzabilita' degli interventi ivi compresa la «scheda  informativa
per la verifica della documentazione integrativa»), nonche' il «piano
di sostenibilita' economica», almeno  quinquennale,  della  gestione,
comprensivo della  specificazione  del  modello  di  servizio  e  del
modello  di  gestione  adottati,   della   previsione   dei   ricavi,
dell'analisi dei costi e delle  modalita'  della  relativa  copertura
finanziaria della  gestione.  A  tal  fine,  con  successivo  decreto
direttoriale sono approvati i due documenti tecnici relativi al piano
di sostenibilita' economica e alla scheda informativa per la verifica
della  documentazione   integrativa,   messi   a   disposizione   dei
beneficiari alla pagina  http://edifin.miur.it  Una  volta  compilati
on-line e chiuse le procedure informatizzate, i due documenti tecnici
dovranno  essere  stampati  (il  sistema  genera  automaticamente  il
documento in formato pdf), sottoscritti dal legale rappresentante del
soggetto richiedente  e  trasmessi,  secondo  le  modalita'  e  tempi
indicati nel presente articolo, unitamente alla documentazione di cui
all'art. 7, commi 11 e 13 del decreto ministeriale  n.  937/2016.  La
«scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa»
dovra' essere compilata, sottoscritta e trasmessa  solo  in  caso  di
presentazione in tale fase di documentazione integrativa; 
    comunicazione contenente il nome del promotore,  qualora  abbiano
fatto ricorso alle procedure con capitali privati. 
  3. Ai sensi dell'art. 7, comma  10,  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016, per gli interventi ammessi  con  riserva  in  3ª  Fase  del
presente Piano  i  soggetti  proponenti,  pena  l'esclusione,  devono
inviare  entro  centoventi  giorni  (naturali  e  consecutivi)  dalla
successiva    comunicazione     dell'ammissione     definitiva     al
cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente  art.  4,
comma 2, ove non gia'  effettuato  in  sede  di  presentazione  della
richiesta   di   cofinanziamento,   la   documentazione    attestante
l'effettivo  possesso  della/e  area/e  dell'immobile/i  oggetto   di
intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli
interventi che prevedono acquisizioni. 
  4. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva  in
3ª Fase la trasmissione di quanto indicato al precedente comma 2  del
presente  articolo,  pena   l'esclusione,   dovra'   avvenire   entro
duecentodieci giorni (naturali  e  consecutivi)  dalla  comunicazione
dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del  Ministero
di cui al precedente art. 4, comma 2 . 
  5. La documentazione di cui ai commi 1,  2,  3  e  4  del  presente
articolo deve  essere  trasmessa  per  raccomandata,  ovvero  tramite
corriere oppure consegnata brevi manu, con plico chiuso riportante la
dicitura «Al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. EPNT - Gestione Fondi
MIUR - Via Goito  4,  00185  Roma  -  IV  Bando  legge  n.  338/2000.
Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie
- Non aprire». Ai fini del  rispetto  del  termine  di  presentazione
fara' fede la data di accettazione  dell'ufficio  Poste  Italiane  di
spedizione. Fara' fede invece la data di ricevimento  presso  la  CDP
S.p.a.  qualora  la  spedizione  sia  eseguita  mediante  servizi  di
recapito diversi da Poste Italiane, ovvero qualora la  documentazione
venga depositata a mano presso l'indirizzo sopra indicato. 
  6. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo,
comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al
comma 13, dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016. 
  7.  La  Commissione  puo'   richiedere   ai   soggetti   proponenti
integrazioni   alla   documentazione   gia'   trasmessa,   stabilendo
contestualmente i termini perentori della relativa trasmissione, pena
l'esclusione dal cofinanziamento. 
  8. I soggetti ammessi al  cofinanziamento  che  non  presentano  la
documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11, 12 e 13  dell'art.
7 del decreto ministeriale n. 937/2016  entro  i  termini  stabiliti,
sono esclusi dal cofinanziamento.