Art. 7 Esame organolettico per i vini DOP - Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione 1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico ai sensi dell'art. 6. 2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC. 3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di degustazione nominate dal competente organismo di controllo per le relative DO. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all'art. 8, con i criteri di cui ai seguenti commi. 4. Ciascuna commissione di degustazione e' composta dal presidente o dal relativo supplente e da quattro membri. Il presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. 5. Il presidente e il relativo supplente, il segretario e il relativo supplente sono nominati per un triennio. 6. Per ciascuna seduta di degustazione il segretario, sentito il presidente, costituisce la commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i ed assicurando comunque la rotazione dei componenti tra gli iscritti nei predetti elenchi. 7. Qualora i campioni da esaminare di una o piu' DO siano in numero esiguo, puo' essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o piu' vini DO. 8. Qualora il livello delle produzioni dei vini DO esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 8, tali da non consentire l'istituzione della relativa commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento degli esami organolettici puo' essere affidato ad altra commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.