Art. 7 Valutazione delle prove e dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'art. 4 e' effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale. 3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), la commissione assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova e' superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti. 4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti. 5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali, di cui allo specifico decreto in pari data, un punteggio massimo complessivo di 20 punti.