Art. 7. Trattazione degli affari e procedimento 1. Per esigenze di certezza e celerita' nella trattazione degli affari, le comunicazioni al Garante inerenti gli stessi sono effettuate preferibilmente tramite i servizi on-line resi disponibili sul sito web o tramite posta elettronica certificata (PEC). Ove possibile, le comunicazioni sono effettuate dal dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa tenendo conto delle indicazioni fornite dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni con il Garante, ovvero, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 2. In caso di trattazione di affari, anche relativi a trattamenti transfrontalieri di dati personali che, a qualsiasi titolo, richiedono, in base alla disciplina vigente, la cooperazione del Garante con altre autorita' di controllo, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa cura lo scambio di tutte le informazioni utili, anche osservando le modalita' procedurali eventualmente stabilite in proposito dal Comitato europeo per la protezione dei dati. 3. In caso di affare riguardante persone giuridiche, enti, associazioni o altri organismi la documentazione, anche difensiva, e' presentata a firma del legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza. In caso di affare riguardante persone fisiche, la documentazione, anche difensiva, e' presentata anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata ovvero, su mandato di questi, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali. 4. Nella trattazione degli affari avanti al Garante le parti possono essere assistite da un procuratore o da altra persona di fiducia. 5. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attivita' difensiva innanzi al Garante si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con il medesimo. In tale prospettiva, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita' dell'azione amministrativa, le deduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive, in modo essenziale. In caso di trasmissione cartacea, a richiesta dell'Ufficio, i documenti difensivi vanno trasmessi in formato digitale, se del caso su supporto informatico unitamente all'attestazione di conformita' delle informazioni cosi' trasmesse all'originale utilizzando il modello predisposto dal Garante e messo a disposizione sul sito web. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, inconferente o ingiustificatamente dilatoria puo' costituire elemento di valutazione negativa del grado di cooperazione con il Garante. 6. In relazione all'accesso ai documenti amministrativi si applicano le disposizioni previste dal regolamento del Garante n. 1/2006. 7. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente cura, ove richiesto dalla normativa vigente o ritenuto comunque opportuno, gli adempimenti connessi alla consultazione pubblica degli schemi di provvedimento.