Art. 7. Adempimenti per la posa in opera dei DSM 1. Analogamente a quanto previsto all'art. 5 delle Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2004, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovra' essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo responsabile tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore dei lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovra' risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.