Art. 7 
 
             Concessione ed erogazione dei finanziamenti 
 
  1. I finanziamenti sono concessi con decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 
  2. Il decreto di concessione del finanziamento e' sottoscritto  per
accettazione dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. 
  3. Con successivi decreti, in relazione agli stati  di  avanzamento
dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle
imprese beneficiarie,  e'  determinato  a  consuntivo  l'importo  del
finanziamento effettivo che e' erogato, coerentemente  con  il  piano
definito nel decreto di concessione, in una o piu' quote  annuali  in
relazione alle disponibilita' pluriennali delle risorse sul  bilancio
del Ministero. 
  4. Il decreto di erogazione a saldo, con  il  piano  definitivo  di
rimborso del finanziamento, e' sottoscritto dal legale rappresentante
dell'impresa beneficiaria.