Art. 7 
 
               Disposizioni in materia di risoluzione 
                  stragiudiziale delle controversie 
 
  1. Le banche di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, comma 3,
gli istituti di pagamento di cui all'art. 4, comma 1, e gli  istituti
di moneta elettronica di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4, commi
1 e 3, del presente decreto,  mantengono  l'adesione  ai  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui
all'art. 128-bis del Testo unico bancario. 
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in  Italia  in
regime di libera  prestazione  di  servizi  possono  non  aderire  ai
sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la
clientela di cui all'art. 128-bis del TUB purche' aderiscano o  siano
sottoposti a un sistema estero di composizione  stragiudiziale  delle
controversie,  partecipante  alla   rete   Fin-Net   promossa   dalla
Commissione europea. In tale  ipotesi,  gli  intermediari  comunicano
alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale  aderiscono  o
sono sottoposti nel Paese d'origine. 
  3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3,  comma
4, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni  dell'art.  4,
commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente  di  diciotto  e
sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai
sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la
clientela, di cui all'art. 32-ter del Testo unico della finanza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  128-bis  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie 
              1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a  sistemi
          di risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  con  la
          clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
          del  decreto  legislativo  4  marzo   2010,   n.   28,   le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per  il
          cliente il ricorso a ogni altro mezzo  di  tutela  previsto
          dall'ordinamento. 
              3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  esposto  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica all'esponente la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti dal presente articolo.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 32-ter del citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art.    32-ter.    Risoluzione    stragiudiziale    di
          controversie 
              1. I soggetti nei cui confronti la Consob  esercita  la
          propria attivita' di  vigilanza,  da  individuarsi  con  il
          regolamento di cui al comma 2, devono aderire a sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con   gli
          investitori  diversi  dai  clienti  professionali  di   cui
          all'art. 6, commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del  presente
          decreto. In caso di mancata adesione, alle societa' e  agli
          enti si applicano le sanzioni di cui all'art. 190, comma 1,
          e alle persone fisiche di cui all'art. 18-bis si  applicano
          le sanzioni  di  cui  all'art.  187-quinquiesdecies,  comma
          1-bis, del presente decreto. 
              2. La Consob determina, con  proprio  regolamento,  nel
          rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti  di
          cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo  6
          settembre 2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di  cui  al  comma  1  nonche'  i  criteri  di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati. 
              3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento
          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
          oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle
          procedure medesime.".