Art. 7 Commissione di verifica 1. Per le finalita' di cui agli articoli 5 e 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominata, con decreto del competente direttore generale, una commissione composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo, individuati tra il personale del Ministero. 2. La commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attivita', almeno ogni mese. 3. Il funzionamento della commissione non comporta oneri per l'amministrazione.