Art. 7 
 
                   Misure a sostegno delle imprese 
                    del settore olivicolo-oleario 
 
  1.  Dopo  l'art.  4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.   51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis  (Misure  a  sostegno  delle   imprese   del   settore
olivicolo-oleario) - 1. Al fine di contribuire alla  ristrutturazione
del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari  criticita'
produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita'
e  della  competitivita',  in  crisi  anche  a  causa  degli   eventi
atmosferici  avversi  e  delle  infezioni  di  organismi  nocivi   ai
vegetali, e' riconosciuto, nel  limite  complessivo  di  spesa  di  5
milioni di  euro  per  l'anno  2019,  un  contributo  destinato  alla
copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi
dovuti per l'anno 2019 sui  mutui  bancari  contratti  dalle  imprese
entro la data del 31 dicembre 2018. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso  ((ad  ogni  singolo
produttore  in  ammontare  proporzionale   alla   media   produttiva,
adeguatamente  documentata,  relativa  agli  ultimi  tre  anni,   nel
rispetto di tutte le disposizioni stabilite ))dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
"Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari forestali e del  turismo,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso  1,  e
per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i
relativi casi di revoca e decadenza. 
  ((2-bis. Le  imprese  del  settore  olivicolo-oleario  ubicate  nei
Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti,  che  hanno
subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre
2018 e che non hanno sottoscritto polizze  assicurative  agevolate  a
copertura dei  rischi,  possono  accedere,  con  le  modalita'  e  le
procedure indicate ai sensi del regolamento (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25  giugno  2014,  e  in  deroga  alla  legislazione
nazionale vigente,  agli  interventi  compensativi  a  ristoro  della
produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo  di  spesa
di 2 milioni di euro per il medesimo anno. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205. 
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definiti le modalita' per la concessione del contributo  di  cui
al comma 2-bis e per la disciplina  dell'istruttoria  delle  relative
richieste nonche' i relativi casi di revoca e di decadenza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del  decreto-legge  5
          maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in
          materia di rilancio  dei  settori  agricoli  in  crisi,  di
          sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi   di
          carattere  eccezionale   e   di   razionalizzazione   delle
          strutture ministeriali»: 
              «Art. 4  (Disposizioni  urgenti  per  il  recupero  del
          potenziale   produttivo   e   competitivo    del    settore
          olivicolo-oleario).  -  1.  Al  fine  di  contribuire  alla
          ristrutturazione del settore olivicolo-oleario,  alla  luce
          delle particolari criticita' produttive del  settore  e  in
          relazione alle crescenti necessita' di recupero e  rilancio
          della produttivita' e della  competitivita'  delle  aziende
          olivicole, nonche' per perseguire  il  miglioramento  della
          qualita' del prodotto anche ai fini della certificazione  e
          della lotta alla contraffazione,  e'  istituito  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          un Fondo  per  sostenere  la  realizzazione  del  piano  di
          interventi nel settore olivicolo-oleario con una  dotazione
          iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015  e  a  14
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.  Entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  adottato  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di
          attuazione del piano di interventi. Per le finalita' di cui
          al presente comma, il decreto di  cui  al  secondo  periodo
          prevede, in  particolare,  il  conseguimento  dei  seguenti
          obiettivi: 
                a) incrementare la produzione nazionale di olive e di
          olio extravergine di oliva, senza accrescere  la  pressione
          sulle risorse naturali, in modo particolare  sulla  risorsa
          idrica, attraverso la razionalizzazione della  coltivazione
          degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli  impianti
          e l'introduzione di nuovi sistemi  colturali  in  grado  di
          conciliare  la   sostenibilita'   ambientale   con   quella
          economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza
          paesaggistica, di difesa del territorio e storica; 
                b) sostenere e promuovere attivita'  di  ricerca  per
          accrescere  e  migliorare  l'efficienza   dell'olivicoltura
          italiana; 
                c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in
          Italy e delle classi merceologiche  di  qualita'  superiore
          certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche
          attraverso l'attivazione di interventi  per  la  promozione
          del   prodotto   sul   mercato   interno   e   su    quelli
          internazionali; 
                d) stimolare il  recupero  varietale  delle  cultivar
          nazionali di olive da mensa  in  nuovi  impianti  olivicoli
          integralmente meccanizzabili; 
                e)   incentivare   e   sostenere   l'aggregazione   e
          l'organizzazione economica degli  operatori  della  filiera
          olivicola, in conformita' alla disciplina delle  trattative
          contrattuali nel settore dell'olio di  oliva  prevista  dal
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
              2. Il contributo dello Stato  alle  azioni  di  cui  al
          comma 1 soddisfa le condizioni  stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis»,  dal  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore agricolo,  dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014
          della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,  e  dal
          regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,  del  25
          giugno  2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006. 
              3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  4  milioni
          di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2016 e 2017, mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  214,
          della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  come  modificato
          dall'art. 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017,   mediante
          corrispondente  riduzione  del  fondo  di  conto   capitale
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e   forestali   ai   sensi
          dell'art. 49, comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89. Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
          Commissione e' relativoall'applicazione degli articoli  107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 702/2014  della
          Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune  categorie  di
          aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali
          e che abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
          1857/2006. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  499  della
          legge  27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
              «499. L'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
          n. 228, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  13  (Distretti  del  cibo). -  1.  Al  fine   di
          promuovere  lo  sviluppo  territoriale,   la   coesione   e
          l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di  attivita'
          caratterizzate da prossimita'  territoriale,  garantire  la
          sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale  delle
          produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
          territorio e il paesaggio rurale  attraverso  le  attivita'
          agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
          cibo. 
              2. Si definiscono distretti del cibo: 
                a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
          di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
          317, caratterizzati da un'identita' storica e  territoriale
          omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole
          e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di  beni
          o servizi di  particolare  specificita',  coerenti  con  le
          tradizioni e le vocazioni  naturali  e  territoriali,  gia'
          riconosciuti alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione; 
                b)  i  distretti  agroalimentari  di  qualita'  quali
          sistemi    produttivi    locali,    anche    a    carattere
          interregionale, caratterizzati  da  significativa  presenza
          economica e da interrelazione e interdipendenza  produttiva
          delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da  una  o
          piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi  della
          vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
          tradizionali o tipiche,  gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da  una
          elevata concentrazione di piccole e medie imprese  agricole
          e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della  legge
          5 ottobre 1991, n. 317; 
                d) i sistemi  produttivi  locali  anche  a  carattere
          interregionale,   caratterizzati   da   interrelazione    e
          interdipendenza  produttiva  delle   imprese   agricole   e
          agroalimentari,  nonche'   da   una   o   piu'   produzioni
          certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa
          europea, nazionale e regionale; 
                e) i sistemi produttivi locali  localizzati  in  aree
          urbane  o  periurbane  caratterizzati  dalla  significativa
          presenza di attivita' agricole volte alla  riqualificazione
          ambientale e sociale delle aree; 
                f)  i  sistemi   produttivi   locali   caratterizzati
          dall'interrelazione  e  dall'integrazione   fra   attivita'
          agricole, in particolare  quella  di  vendita  diretta  dei
          prodotti  agricoli,  e  le  attivita'  di  prossimita'   di
          commercializzazione e ristorazione esercitate sul  medesimo
          territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
          acquisto solidale; 
                g) i sistemi produttivi locali  caratterizzati  dalla
          presenza  di  attivita'   di   coltivazione,   allevamento,
          trasformazione, preparazione alimentare  e  agroindustriale
          svolte con il metodo biologico o nel rispetto  dei  criteri
          della   sostenibilita'   ambientale,   conformemente   alla
          normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
                h) i biodistretti e  i  distretti  biologici,  intesi
          come  territori  per   i   quali   agricoltori   biologici,
          trasformatori, associazioni di consumatori  o  enti  locali
          abbiano  stipulato  e  sottoscritto   protocolli   per   la
          diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
          divulgazione nonche' per il sostegno  e  la  valorizzazione
          della  gestione  sostenibile  anche  di  attivita'  diverse
          dall'agricoltura. Nelle regioni che  abbiano  adottato  una
          normativa specifica in materia di biodistretti o  distretti
          biologici  si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla
          medesima normativa. 
              3.  Le  regioni  e  le  province  autonome   provvedono
          all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
          comunicazione  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, presso il quale  e'  costituito  il
          Registro nazionale dei distretti del cibo. 
              4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
          e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano  le
          disposizioni relative ai contratti  di  distretto,  di  cui
          all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              5.  I  criteri,  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  4  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2019. 
              7. Al fine di valorizzare  la  piena  integrazione  fra
          attivita' imprenditoriali ai sensi  della  lettera  f)  del
          comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo
          18 maggio  2001,  n.  228,  dopo  le  parole:  "nell'ambito
          dell'esercizio della vendita diretta  e'  consentito"  sono
          inserite le seguenti:  "vendere  prodotti  agricoli,  anche
          manipolati o  trasformati,  gia'  pronti  per  il  consumo,
          mediante   l'utilizzo    di    strutture    mobili    nella
          disponibilita' dell'impresa agricola,  anche  in  modalita'
          itinerante su aree pubbliche o private, nonche'" ».