Art. 7 Modalita' di esecuzione 1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 6 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unita' da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente. 2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unita' da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo. 3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, e' fatta salva la facolta' dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato. 4. Le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorita' marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porti di base logistica.