Art. 7 Tenuta della contabilita' dei microbirrifici 1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti registri: a) un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra; b) un registro, conforme al modello di cui all'Allegato I al presente decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta; c) un registro della birra condizionata, conforme al modello di cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nonche' tutti gli altri dati riportati nel medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le rimanenze contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5, nello stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in regime sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico di riferimento amministrativo del documento elettronico di cui al regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24 luglio 2009 ovvero, in caso di esportazione, l'indicazione dell'inerente dichiarazione doganale; i medesimi soggetti contabilizzano l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate e riportano, a conclusione della circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento. 2. Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al comma 1 sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni. 3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno: a) l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata; b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di lavorazione; c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati. 4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente e, prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri possono essere predisposti in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate.