Art. 7 
 
            Tenuta della contabilita' dei microbirrifici 
 
  1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i  seguenti
registri: 
    a) un registro di carico e scarico delle materie  prime  amidacee
introdotte nel deposito e  successivamente  avviate  alla  produzione
della birra; 
    b) un registro, conforme al modello  di  cui  all'Allegato  I  al
presente decreto,  del  mosto  ottenuto  per  ciascuna  cotta,  quale
risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione  della
relativa  ricetta  e,  separatamente,  del  quantitativo   di   acqua
impiegata per ogni ciclo  di  sanificazione  della  caldaia  e  degli
impianti, effettuato successivamente alla cotta; 
    c) un registro della birra condizionata, conforme al  modello  di
cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al
carico, i  quantitativi  e  il  tipo  di  birra  condizionata  e,  in
relazione  allo  scarico,  i  quantitativi  di   birra   condizionata
estratti, dal deposito fiscale, per essere  immessi  in  consumo  nel
territorio nazionale nonche'  tutti  gli  altri  dati  riportati  nel
medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le  rimanenze
contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma  5,  nello
stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in  regime
sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico  di
riferimento  amministrativo  del  documento  elettronico  di  cui  al
regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24  luglio  2009
ovvero,  in  caso  di   esportazione,   l'indicazione   dell'inerente
dichiarazione   doganale;   i   medesimi   soggetti    contabilizzano
l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni,  tenendo
in evidenza la quota di cauzione complessivamente  impegnata  per  le
spedizioni non ancora  appurate  e  riportano,  a  conclusione  della
circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento. 
  2. Le registrazioni sulle scritture contabili di  cui  al  comma  1
sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui  avvengono
le relative operazioni. 
  3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno: 
    a) l'inventario fisico delle materie prime,  del  mosto  e  della
birra, condizionata e non ancora condizionata; 
    b) il  bilancio  di  materia  con  l'indicazione  delle  rese  di
lavorazione; 
    c) il bilancio  energetico,  con  l'indicazione  dei  consumi  di
energia elettrica e dei combustibili impiegati. 
  4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente  e,
prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri
possono essere predisposti  in  modelli  idonei  alla  scritturazione
mediante procedure informatizzate.