Art. 7 
 
                         Commissione tecnica 
 
  1. E' istituita la Commissione tecnica prevista dall'art. 1,  comma
501, legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  competente  per  l'esame  e
l'ammissione delle domande di indennizzo del FIR, che: 
    a) esamina le  istanze  presentate  dagli  aventi  diritto  e  la
documentazione acquisita; 
    b) dispone  l'acquisizione  di  informazioni,  dati  e  documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; 
    c) verifica la sussistenza dei  requisiti  previsti  dall'art.  3
nonche' delle violazioni massive del  T.U.F.  che  hanno  causato  un
pregiudizio ingiusto agli  aventi  diritto  da  parte  di  banche  in
liquidazione  ai  risparmiatori  e,  per  conseguenza,   agli   altri
eventuali  aventi  diritto,  anche  acquisendo   d'ufficio   apposita
documentazione  bancaria  o  amministrativa  o  giudiziale,  tra  cui
sentenze di giudizi penali o civili,  pronunce  emesse  da  arbitrati
promossi dalle parti, tra i quali l'arbitro  bancario  e  finanziario
della Banca d'Italia, l'arbitro per le controversie finanziarie della
Consob, provvedimenti  sanzionatori  o  atti  ispettivi  della  Banca
d'Italia o della Consob, documenti ricognitivi dei  commissari  delle
liquidazioni  coatte  amministrative,   documenti   acquisiti   dalla
«Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul  sistema  bancario   e
finanziario»  prodotti  dai  soggetti   intervenuti,   documentazione
bancaria sulla  profilatura  e  informativa  della  clientela  e  sui
contratti di acquisto; 
    d) stabilisce criteri generali e linee guida per la  tipizzazione
delle violazioni massive,  individuali  o  di  portata  generale,  di
natura  contrattuale  o  extracontrattuale,   e   la   corrispondente
modulazione degli  elementi  oggettivi  e/o  soggettivi  nonche'  dei
periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo
conto delle diverse tipologie di  violazione  in  concreto  prese  in
esame, sussistono il danno subito  da  ciascun  istante  e  il  nesso
causale tra le suddette violazioni e tale  danno.  Rientrano  tra  le
suddette tipologie di violazioni anche le seguenti fattispecie: 
      (i) la vendita o il collocamento di azioni  o  altri  strumenti
finanziari, emessi da una banca ovvero da una societa' appartenente a
un  gruppo  bancario,  attraverso  la  rete  di  distribuzione  della
medesima banca o societa' del gruppo senza l'osservanza  dei  presidi
informativi o valutativi idonei ad  assicurare  la  consapevolezza  e
l'adeguatezza dell'acquirente rispetto  al  profilo  di  rischio  dei
suddetti strumenti finanziari; 
      (ii) la realizzazione delle suddette  strategie  di  vendita  o
collocamento di cui al precedente punto (i) in connessione con uno  o
piu' dei seguenti elementi: 
        l'erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche
a soggetti diversi dall'acquirente o il sottoscrittore  ma  collegati
con esso, da parte della medesima banca ovvero  societa'  del  gruppo
(le cc.dd. operazioni baciate), includendo anche i  casi  in  cui  il
controvalore versato per le azioni e gli altri  strumenti  finanziari
sia significativamente  inferiore  all'entita'  dei  finanziamenti  o
delle altre forme di credito; 
        la carente informazione o  profilatura  della  clientela,  ad
esempio tramite l'assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di
un orizzonte temporale di investimento  incongruo  rispetto  all'eta'
ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare,
in particolare qualora quest'ultimo  risulti  concentrato  in  misura
pari o superiore al 50% in strumenti di capitale  o  altri  strumenti
finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o
superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione  di
portafogli da parte della banca emittente o di societa' del gruppo; 
        la variazione in aumento del profilo di rischio  del  cliente
assegnato dalla banca contestualmente o in prossimita' all'operazione
di vendita o collocamento; 
        operazioni di disinvestimento  di  strumenti  finanziari  non
emessi dalla  banca,  presenti  sul  conto  titoli  presso  la  banca
emittente  o  societa'  del  gruppo,  in  tempi  di  poco   anteriori
all'acquisto di strumenti di capitale  o  debito  subordinato  emessi
dalla banca; 
      (iii) la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte  di
una  banca  o  di  un  gruppo  bancario  di   dati   fuorvianti   per
l'investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale  o
finanziaria  della  banca  o  del  gruppo  bancario,  sia  nel  corso
dell'ordinaria amministrazione sia in connessione con  operazioni  di
aumento di capitale. 
    e)  verifica  la  completezza  delle  istanze  munite  di  idonea
documentazione, come previsto dall'art. 4; 
    f) determina la misura  dell'indennizzo  a  favore  degli  aventi
diritto ai sensi dell'art. 5; 
    g) stabilisce i criteri per la redazione dei  piani  di  riparto,
anche parziali; 
    h) approva il piano di riparto degli indennizzi e ne  dispone  il
pagamento, avvalendosi della segreteria tecnica di  cui  all'art.  8,
comma 5, nel rispetto dei limiti di spesa di cui  all'art.  5,  della
dotazione finanziaria del FIR, al netto degli utilizzi connessi  alle
spese della Commissione tecnica e della relativa segreteria,  e  fino
al suo esaurimento; 
    i) adotta regolamenti e programmi occorrenti  a  disciplinare  la
propria  attivita',  potendo  costituire   Sottocommissioni   interne
coordinate dalla Commissione tecnica; 
    j)  formula  relazioni  periodiche,  con  cadenza   quanto   meno
semestrale,  con  resoconto  dell'attivita'  espletata  anche   dalla
segreteria  tecnica  di  cui  all'art.  8  comma  5,  dei   risultati
complessivi  realizzati   nonche'   dei   pagamenti   e   dei   costi
dell'attivita', che trasmette al Dipartimento  del  Tesoro  entro  il
mese successivo al periodo considerato.